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ADEMPIMENTI PER LA QUARANTENA DEGLI ANIMALI

2 November 2009 Servizi Consolari

Per impedire l’ introduzione o la liberazione  di animali nocivi e malattie di animali in e dal territorio della Repubblica di Indonesia, o in aree interne del Paese, la spedizione di tutti gli animali o prodotti animali nel o dal territorio dell’ Indonesia, o in aree interne del Paese deve avvenire osservando le seguenti regole:

I. IMPORTAZIONE

  1. L’ animale deve essere accompagnato da un certificato medico che attesti il suo stato di salute, rilasciato da un veterinario autorizzato dal governo o dall’ ufficio di quarantena per gli Animali nel luogo di origine.
  2. L’ esportazione dell’animale deve avvenire esclusivamente attraverso aeroporti e porti di entrata designati.
  3. Informare il funzionario della quarantena degli animali all’ aeroporto o porto di entrata per le misure di quarantena.

II. ESPORTAZIONE

  1. L’ animale deve essere accompagnato da un certificato medico che attesti il suo stato di salute, rilasciato dall’ ufficio di quarantena per gli animali all’ aeroporto o al porto di imbarco.
  2. L’ esportazione dell’animale deve avvenire esclusivamente attraverso aeroporti e porti di entrata designati.
  3. Informare il funzionario della quarantena degli animali all’ aeroporto o porto di imbarco per le misure di quarantena.

III. TRASPORTO DOMESTICO (ENTRATA E USCITA)

  1. L’ animale deve essere accompagnato da un certificato medico che attesti il suo stato di salute, rilasciato da un ufficio di quarantena veterinaria autorizzato dal governo all’ aeroporto o al porto di entrata/imbarco.
  2. Il trasporto dell’animale deve avvenire esclusivamente attraverso aeroporti e porti di entrata designati.
  3. Informare il funzionario della quarantena degli animali all’ aeroporto o porto di entrata/imbarco per le misure di quarantena.

IV. SANZIONI PENALI

  1. In base all’ articolo 31, Legge No. 16 del 1992:
  2. Chiunque violi le disposizioni concernenti gli adempimenti riguardo la quarantena degli animali contenute negli articoli 5, 6, 7 e le disposizioni contenute negli articoli 21 e 25 sarà punito con la reclusione fino a un massimo di 3 (tre) anni e con una multa fino a un massimo di 150.000.000 di rupiah (centocinquanta milioni di rupiah).
  3. Chiunque violi per negligenza le disposizioni concernenti gli adempimenti relativi alla quarantena degli animali contenute negli articoli 5, 6, 7 e le disposizioni contenute negli articoli 21 e 25 sarà punito con la reclusione fino a un massimo di 1 (un) anno e al pagamento di una multa per un massimo di 50.000.000 di rupiah (cinquanta milioni di rupiah).
  4. L’ azione punibile descritta nel paragrafo 1 sarà considerata un crimine, mentre l’ azione punibile descritta nel paragrafo 2 sarà considerata una trasgressione.

DIVIETO

E’ vietato introdurre cani, gatti, scimmie e altri animali nelle seguenti aree dell’ Indonesia che sono dtate debellate dalla rabbia:

Tutte le isole intorno a Sumatra (quest’ultima isola inclusa) e le altre principali isole di quell’ area, incluse Batam, Belitung, Bangka, Bintan, Sabang, Nias e altre piccole isole.

  • Borneo Occidentale
  • Molucche
  • Papua
  • Isola Minori della Sonda Orientali
  • Isole Minori della Sonda Occidentali
  • Bali
  • Madura
  • Giava Orientali
  • Giava Centrale
  • Yogyakarta

Qualsiasi tentativo di violare questo divieto avrà come conseguenza l’ immediata detenzione, oltre che la soppressione dell’ animale in questione. (Gazzetta di Stato 1912, No. 452 e Decreto del Ministero dell’ Agricultura No. 892/Kpts/La Nazione.56/1997).

E’ fatta, tuttavia, eccezione per

Cani, gatti, scimmie e altri animali provenienti dai seguenti Paesi nei quali la rabbia è stata debellata:

  • Australia
  • Nuova Zelanda
  • Fiji
  • Hawaii
  • Taiwan
  • Giappone
  • Irlanda
  • Islanda
  • Bermuda
  • Brunei Darussalam
  • Sabah e Sarawak
  • Cipro
  • Danimarca
  • Svezia
  • Norvegia
  • Malta
  • Regno Unito
  • Singapore
  • Hongkong

Agli animali provenienti dalle isole Turcos e Cocos è consentito l’ accesso nelle aree dove la rabbia è stata debellata alle seguenti condizioni:

L’ animale in questione sarà accompagnato da una carta di identità (Passaporto dell’ Animale) e da un Certificato Medico-Veterinario per l’ Animale rilasciato da un veterinario autorizzato nel paese di origine.

  1. L’ animale non deve essere in stato di gravidanza.
  2. L’ animale non deve essere in stato di allattamento.
  3. L’ animale deve essere stato vaccinato contro la rabbia solo con un vaccino che inattivi la rabbia.
  4. La vaccinazione deve essere stata effettuata almeno 30 giorni e non più di un anno prima dell’ esportazione.
  5. L’ età dell’ animale al momento dell’ esportazione deve essere di almeno 90 giorni.
  6. L’ animale è stato sottoposto a misure di quarantena prima dell’ esportazione nel Paese di origine.
  7. Nel luogo di ingresso in aree dell’ Indonesia in cui la rabbia è stata debellata, l’ animale, al suo arrivo, sarà sottoposto a misure di quarantena per un periodo di un minimo di 14 giorni e un massimo di 6 (sei) mesi.

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