Per impedire l’ introduzione o la liberazione di animali nocivi e malattie di animali in e dal territorio della Repubblica di Indonesia, o in aree interne del Paese, la spedizione di tutti gli animali o prodotti animali nel o dal territorio dell’ Indonesia, o in aree interne del Paese deve avvenire osservando le seguenti regole:
I. IMPORTAZIONE
- L’ animale deve essere accompagnato da un certificato medico che attesti il suo stato di salute, rilasciato da un veterinario autorizzato dal governo o dall’ ufficio di quarantena per gli Animali nel luogo di origine.
- L’ esportazione dell’animale deve avvenire esclusivamente attraverso aeroporti e porti di entrata designati.
- Informare il funzionario della quarantena degli animali all’ aeroporto o porto di entrata per le misure di quarantena.
II. ESPORTAZIONE
- L’ animale deve essere accompagnato da un certificato medico che attesti il suo stato di salute, rilasciato dall’ ufficio di quarantena per gli animali all’ aeroporto o al porto di imbarco.
- L’ esportazione dell’animale deve avvenire esclusivamente attraverso aeroporti e porti di entrata designati.
- Informare il funzionario della quarantena degli animali all’ aeroporto o porto di imbarco per le misure di quarantena.
III. TRASPORTO DOMESTICO (ENTRATA E USCITA)
- L’ animale deve essere accompagnato da un certificato medico che attesti il suo stato di salute, rilasciato da un ufficio di quarantena veterinaria autorizzato dal governo all’ aeroporto o al porto di entrata/imbarco.
- Il trasporto dell’animale deve avvenire esclusivamente attraverso aeroporti e porti di entrata designati.
- Informare il funzionario della quarantena degli animali all’ aeroporto o porto di entrata/imbarco per le misure di quarantena.
IV. SANZIONI PENALI
- In base all’ articolo 31, Legge No. 16 del 1992:
- Chiunque violi le disposizioni concernenti gli adempimenti riguardo la quarantena degli animali contenute negli articoli 5, 6, 7 e le disposizioni contenute negli articoli 21 e 25 sarà punito con la reclusione fino a un massimo di 3 (tre) anni e con una multa fino a un massimo di 150.000.000 di rupiah (centocinquanta milioni di rupiah).
- Chiunque violi per negligenza le disposizioni concernenti gli adempimenti relativi alla quarantena degli animali contenute negli articoli 5, 6, 7 e le disposizioni contenute negli articoli 21 e 25 sarà punito con la reclusione fino a un massimo di 1 (un) anno e al pagamento di una multa per un massimo di 50.000.000 di rupiah (cinquanta milioni di rupiah).
- L’ azione punibile descritta nel paragrafo 1 sarà considerata un crimine, mentre l’ azione punibile descritta nel paragrafo 2 sarà considerata una trasgressione.
DIVIETO
E’ vietato introdurre cani, gatti, scimmie e altri animali nelle seguenti aree dell’ Indonesia che sono dtate debellate dalla rabbia:
Tutte le isole intorno a Sumatra (quest’ultima isola inclusa) e le altre principali isole di quell’ area, incluse Batam, Belitung, Bangka, Bintan, Sabang, Nias e altre piccole isole.
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Qualsiasi tentativo di violare questo divieto avrà come conseguenza l’ immediata detenzione, oltre che la soppressione dell’ animale in questione. (Gazzetta di Stato 1912, No. 452 e Decreto del Ministero dell’ Agricultura No. 892/Kpts/La Nazione.56/1997).
E’ fatta, tuttavia, eccezione per
Cani, gatti, scimmie e altri animali provenienti dai seguenti Paesi nei quali la rabbia è stata debellata:
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Agli animali provenienti dalle isole Turcos e Cocos è consentito l’ accesso nelle aree dove la rabbia è stata debellata alle seguenti condizioni:
L’ animale in questione sarà accompagnato da una carta di identità (Passaporto dell’ Animale) e da un Certificato Medico-Veterinario per l’ Animale rilasciato da un veterinario autorizzato nel paese di origine.
- L’ animale non deve essere in stato di gravidanza.
- L’ animale non deve essere in stato di allattamento.
- L’ animale deve essere stato vaccinato contro la rabbia solo con un vaccino che inattivi la rabbia.
- La vaccinazione deve essere stata effettuata almeno 30 giorni e non più di un anno prima dell’ esportazione.
- L’ età dell’ animale al momento dell’ esportazione deve essere di almeno 90 giorni.
- L’ animale è stato sottoposto a misure di quarantena prima dell’ esportazione nel Paese di origine.
- Nel luogo di ingresso in aree dell’ Indonesia in cui la rabbia è stata debellata, l’ animale, al suo arrivo, sarà sottoposto a misure di quarantena per un periodo di un minimo di 14 giorni e un massimo di 6 (sei) mesi.












